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Azione per la rimozione di clausole abusive

Congiuntamente all’azione di cessazione, l’azione per la rimozione di clausole abusive è stata introdotta per consentire alle associazioni di agire al fine di far “scomparire” clausole illecite o abusive, come definite dalla legge Scrivener (L. n. 1978-22, 10 gennaio 1978), concetto che si è evoluto nel tempo, e contenute in particolare nelle cosiddette liste “nera” e “grigia”.

Se la clausola costituisce un reato penale, un’associazione di consumatori riconosciuta può utilizzare l’azione prevista dall’art. L. 621-2, l’azione autonoma dell’art. L. 621-8, davanti alla giurisdizione civile, oppure intervenire nel procedimento avviato da un consumatore o intraprenderlo insieme a lui (C. consom., art. L. 621-9). Il contenzioso sulla rimozione riguarda le clausole abusive nei contratti stipulati con consumatori ma anche con non professionisti (C. consom., artt. L. 212-2 e R. 212-5). Il giudice può richiedere un parere alla Commissione sulle clausole abusive.

Il carattere preventivo dell’azione consente di esercitarla contro qualsiasi contratto – qualunque sia la forma – o tipo di contratto proposto o destinato al consumatore – mirando così anche ai “modelli di contratto” utilizzati o futuri – e su qualsiasi contratto in corso di esecuzione (C. consom., art. L. 621-8). In tal modo si evita il problema della rimozione di clausole conflittuali durante il procedimento (L. n. 2015-990, 6 agosto 2015, art. 40).

Il giudice valuta il carattere abusivo di una clausola facendo riferimento ai criteri stabiliti dal codice del consumo. Può ordinare la rimozione sotto astreinte (C. consom., art. L. 212-1, comma 2 e L. 621-8) e ingiungere al professionista di informare, a proprie spese, i consumatori interessati con tutti i mezzi appropriati (C. consom., artt. L. 621-2 e L. 621-8). Dal momento della legge Macron (L. n. 2015-990, 6 agosto 2015, art. 40), una clausola può essere considerata nulla in tutti i contratti identici stipulati dal convenuto con i consumatori, passando così da un effetto relativo a un effetto ultra partes del giudizio.

Le azioni transfrontaliere di cessazione e rimozione possono essere esercitate per far cessare comportamenti illeciti in conformità alle direttive citate nell’art. 1 della direttiva europea 98/27/CE e alla sua versione “codificata” 2009/22/CE, 23 aprile 2009 (M. J. Azar-Baud, Les actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, À propos de la directive 2009/22/CE, Revue Européenne de Droit de la Consommation, Larcier, 2010/2) e recentemente abrogata dalla Direttiva sulle Azioni Rappresentative.

Per approfondire:

  • Maria José AZAR-BAUD, Fascicule « Les actions en justice en droit de la consommation », in Lamy Droit économique : Version 2021

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